RESPIRA ONLUS - Bambini in assistenza  domiciliare respiratoria del Piemonte

Corso Vittorio Emanuele II 76 - 10100 TORINO

Codice fiscale 97675130013

 

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RESPIRA ONLUS

 

Bambini in Assistenza Domiciliare Respiratoria del Piemonte

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata 

E’ costituita l'associazione di volontariato, senza scopo di lucro denominata:

RESPIRA ONLUS
Bambini in Assistenza Domiciliare Respiratoria del Piemonte
   
con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 76 e durata stabilita fino al 31 dicembre 2050.
  
Articolo 2 – Motivazioni, scopi e ambiti di attività 
  
"Tutti i bambini hanno diritto alla salute, all'istruzione e alla formazione, al tempo libero, al gioco, allo svago. Hanno diritto all'informazione, alla partecipazione, a essere ascoltati e a riunirsi. Hanno diritto a una sfera privata e a crescere in uno spirito di uguaglianza e di pace. Tutti i bambini hanno diritto a una comunità familiare, alle cure parentali e a una casa sicura. Tutti i bambini hanno diritto all'assistenza in caso di menomazione." (tratto da "I dieci diritti fondamentali dell'infanzia" - Unicef)Tutti i bambini hanno il diritto di essere bambini. 

L’associazione opera nei settori:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • tutela dei diritti civili, intesa quale cura dei rapporti fra le famiglie degli associati e le istituzioni;

 L'associazione è apartitica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed in particolare si propone quanto segue: 
 

a) tutelare e difendere gli individui, con particolare riferimento ai minori diversamente abili e le loro famiglie, che risiedono nella Regione Piemonte e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1.  regime di ventilazione meccanica (invasiva o non invasiva) a causa di insufficienza respiratoria cronica, indipendentemente dalla patologia o dall’evento scatenante che ha generato la condizione
  2.  patologie o situazioni assimilabili che facciano prevedere o ipotizzare il futuro instaurarsi del caso 1) 

b) promuovere la domiciliazione protetta per i minori di cui al punto a1). In particolare l’obiettivo è mettere le famiglie in condizioni di sostenere domiciliarmente il carico assistenziale e educativo permettendo loro l’accesso a risorse umane (assistenziali, sanitarie, gestionali) e finanziarie in grado di supportare questa scelta;

c) garantire una continuità nel tempo delle condizioni di cui al punto b), con l’elaborazione di progetti sanitari e socio-assistenzali a lungo termine, che forniscano al nucleo familiare di cui al punto b) le basi per una vita dignitosa e quanto più possibile serena.

d) promuovere l’informazione e rendere possibile il contatto tra famiglie in situazioni simili;

e) sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche dei minori di cui al punto a) e delle loro famiglie; 

f) intraprendere ogni altra iniziativa volta a migliorare la qualità di vita dei minori di cui al punto a) e delle loro famiglie; 

g) sviluppare rapporti operativi, per il perseguimento delle finalità menzionate, con le istituzioni pubbliche competenti a livello locale e nazionale e con strutture cliniche pubbliche e private; 

h) collaborare con altre associazioni ed enti senza scopo di lucro, in Italia ed all’estero, aventi scopi analoghi o complementari, anche tramite l’affiliazione e la promozione di federazioni o altri vincoli associativi; 

Alcuni possibili strumenti attraverso cui l’associazione intende perseguire i propri obiettivi sono:  

  1. elaborazione di proposte operative e confronto con gli enti preposti
  2. confronto con altre realtà associative
  3. elaborazione di proposte legislative
  4. organizzazione di incontri e convegni
  5. promozione e diffusione di informazioni sotto qualunque altra forma

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.   

Articolo 3 – Soci, criteri di ammissione e di esclusione 

Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, condividendone pienamente idealità e finalità e coloro che saranno ammessi dal Consiglio direttivo nella completa accettazione degli scopi dell'associazione. 

L’Associazione ha soci Fondatori, Ordinari, Benemeriti e Onorari. 

-        Soci Fondatori sono coloro che hanno stilato e sottoscritto l’Atto Costitutivo della Associazione

-        Soci Ordinari sono coloro che vengono ammessi successivamente e condividono gli scopi e le finalità della Associazione

-        Soci Benemeriti sono coloro che collaborano con la attività della Associazione con il proprio costante impegno personale

-        Soci Onorari sono le personalità italiane e straniere che contribuiscono con apporti scientifici, culturali e sociali alla attuazione degli scopi della Associazione

L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di una apposita domanda da parte degli interessati.Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. I soci fondatori e ordinari sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.Tale quota contribuirà ad affrontare le spese gestionali ricorrenti e a garantire l’operatività dell’Associazione stessa.I soci benemeriti debbono prestare la loro attività nei limiti offerti al momento della ammissione.Le quote non sono trasferibili.L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.La qualità di Socio si perde per recesso, per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito, per comportamento contrastante con gli scopi della Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari.L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.  

Articolo 4 – Doveri e diritti dei Soci 

I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e piena buona fede.I soci hanno diritto a partecipare alla Assemblea con diritto di voto, ad accedere alle cariche associative e partecipare a tutte le attività eventualmente promosse dalla associazione.  

Articolo 5 – Organi della associazione 

Sono organi della associazione: 

  • l'Assemblea dei Soci; 
  • il Consiglio direttivo;  
  • il Presidente  

Articolo 6 – Assemblea dei soci 

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 3 e può essere ordinaria o straordinaria.L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati. L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante posta prioritaria, posta elettronica e spedite a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. All'assemblea annualmente il Consiglio direttivo dà informazione in merito a: 

  • il Piano Strategico Triennale (PST) o la sua rivalutazione
  • il Piano Operativo Annuale (POA)
  • il Piano Operativo Costi Annuale (POCA)

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione: 

  • la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
  • il bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio sociale; 

L'assemblea delibera inoltre in merito:

  • alla nomina del Consiglio direttivo;
  • ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno. 

Ogni socio ha diritto ad un voto.Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta.Nessun socio può rappresentare più di due soci.In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.Le deliberazioni ordinarie della Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti in proprio o per rappresentanza.Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.  

Articolo 7 – Consiglio direttivo 

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette nominati dalla Assemblea dei soci al suo interno.Il primo Consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo.Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri. Si riunisce con cadenza almeno trimestrale. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri che deliberano a maggioranza.Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, un consigliere decada dall’incarico il Consiglio coopta fra i soci un consigliere in sostituzione, che deve essere confermato dalla successiva Assemblea dei soci.Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio direttivo decade dalla carica.Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati al Presidente congiuntamente ad un membro del Consiglio direttivo.In particolare il Consiglio direttivo coordina e dirige lo svolgimento delle attività della associazione dando esecuzione alle delibere della assemblea dei soci, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione, predispone il bilancio preventivo annuale, provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati alla assemblea.  

Articolo 8 – Strumenti del Consiglio direttivo 

Sono strumenti di lavoro del Consiglio direttivo, fondamentali per la pianificazione e il raggiungimento degli obiettivi Associativi: 

  • il Piano Strategico Triennale (PST)
  • il Piano Operativo Annuale (POA)
  • il Piano Operativo Costi Annuale (POCA) 

Entro tre mesi dal suo insediamento, il Consiglio direttivo elabora il Piano Strategico Triennale (PST) che raccoglie in modo completo e sistematico le principali attività obiettivo, previste e prevedibili, per il triennio corrispondente. Tali attività saranno in linea con gli Scopi Associativi, di cui all’articolo 2).  

Per l’approvazione del PST è necessaria la maggioranza semplice fra i componenti del Consiglio direttivo.Dal PST il Consiglio direttivo deduce e produce in modo scritto il Piano Operativo Annuale (POA), che raccoglie in modo completo e sistematico le principali attività obiettivo, previste e prevedibili, per l’anno corrispondente a venire. Dal POA, il Segretario e il Tesoriere derivano il Piano Operativo Costi Annuale (POCA), che dovrà essere aggiornato trimestralmente a cura del Tesoriere sotto la supervisione del Presidente nel corso della riunione trimestrale del Consiglio direttivo che verifica l’implementazione e lo stato di avanzamento delle varie attività. Alla fine di ogni anno di attività, il Consiglio direttivo rivaluta per aggiornamento il PST per tenere conto di eventuali situazioni e/o eventi nel frattempo occorsi, che potrebbero condizionare il buon esito di una o più attività strategiche. Ne dà quindi approvazione definitiva per iscritto con apposito documento.  

Articolo 9 – Presidente e Vice Presidente 

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l’assemblea dei soci.Il Presidente decade dalla sua carica, oltre che per scadenza del mandato e per dimissioni, per effetto di mozione di sfiducia votata a maggioranza dal Consiglio direttivo.Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza o dietro suo specifico mandato.  

Articolo 10 – Tesoriere 

Il Tesoriere cura i movimenti di cassa, vista e da’ corso ai mandati di pagamento, provvede all’incasso delle quote associative, fornisce al Consiglio direttivo tutti gli elementi amministrativi e contabili, tiene aggiornata la contabilità. Inoltre verifica e aggiorna trimestralmente sotto la supervisione del Presidente il Piano Operativo Costi, in origine elaborato con il Segretario.Il Tesoriere cura e fornisce al Consiglio direttivo tutti gli elementi amministrativi e contabili. Le cariche di Tesoriere, Vice Presidente e Segretario possono essere cumulate.   

Articolo 11 – Segretario 

Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.Cura inoltre la stesura del Piano Strategico e del Piano Operativo. Con il Tesoriere elabora il Piano Operativo Costi.Tutti i libri devono essere vidimati preventivamente a cura del Presidente.   

Articolo 12 – Gratuità delle cariche sociali 

Ogni carica sociale viene ricoperta a titolo gratuito salvo rimborsi spese effettivamente e documentalmente sostenute previa autorizzazione del Consiglio direttivo.   

Articolo 13 – Esercizi sociali e bilancio 

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.Il Consiglio direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.  

Articolo 14 – Patrimonio sociale 

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

  • quote associative;
  • contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche e private;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • ricavato di tutte quelle iniziative atte ad incrementare i fondi della associazione e compatibili con le sue finalità
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;  

Articolo 15 – Divieto di distribuzione degli utili 

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.  

Articolo 16 – Scioglimento e liquidazione 

L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni fatta constare da almeno due membri del Consiglio direttivo.L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. Nel caso di inattività della assemblea, entro tre mesi dalla constatazione della inattività della stessa i membri dei Consiglio direttivo che hanno preso l’iniziativa dovranno nominare i liquidatori. In caso di scioglimento della associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662.   

Articolo 17 – Regolamento interno e norma di rinvio 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile o Leggi Speciali in materia.

 

 

CHI SIAMO

 

Dal 14 aprile 2006 esiste una nuova Associazione, creata da famiglie che vivono un problema concreto ogni giorno.
 

Respira Onlus

Bambini in Assistenza Domiciliare Respiratoria del Piemonte

In Piemonte esistono alcune decine di famiglie con un bambino affetto da Insufficienza Respiratoria, che necessita di un supporto ventilatorio meccanico esterno per sopravvivere e… vivere.

Le cause scatenanti l’insufficienza Respiratoria sono diverse, ma le problematiche di vita quotidiana sono molteplici e comuni. Questi bambini si trovano a casa, seguiti dai propri genitori, spesso da soli e senza alcuna assistenza o supporto esterno. Tutti hanno un riferimento sanitario presso la Rete Regionale per l’Assistenza dell’Insufficienza Respiratoria (osp. Regina Margherita/Osp. Molinette), ma ancora molto precaria è la rete assistenziale a domicilio.

         

 

 

 

MISSION

 

"Tutti i bambini hanno diritto alla salute, all'istruzione e alla formazione, al tempo libero, al gioco, allo svago. Hanno diritto all'informazione, alla partecipazione, a essere ascoltati e a riunirsi. Hanno diritto a una sfera privata e a crescere in uno spirito di uguaglianza e di pace. Tutti i bambini hanno diritto a una comunità familiare, alle cure parentali e a una casa sicura. Tutti i bambini hanno diritto all'assistenza in caso di menomazione." (tratto da "I dieci diritti fondamentali dell'infanzia" - Unicef)

Tutti i bambini hanno il diritto di essere bambini.

 

 

L'associazione è apartitica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed in particolare si propone quanto segue: 

a) tutelare e difendere gli individui, con particolare riferimento ai minori diversamente abili e le loro famiglie, che risiedono nella Regione Piemonte e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1.  regime di ventilazione meccanica (invasiva o non invasiva) a causa di insufficienza respiratoria cronica, indipendentemente dalla patologia o dall’evento scatenante che ha generato la condizione
  2.  patologie o situazioni assimilabili che facciano prevedere o ipotizzare il futuro instaurarsi del caso 1) 

b) promuovere la domiciliazione protetta per i minori di cui al punto a1). In particolare l’obiettivo è mettere le famiglie in condizioni di sostenere domiciliarmente il carico assistenziale e educativo permettendo loro l’accesso a risorse umane (assistenziali, sanitarie, gestionali) e finanziarie in grado di supportare questa scelta;

c) garantire una continuità nel tempo delle condizioni di cui al punto b), con l’elaborazione di progetti sanitari e socio-assistenzali a lungo termine, che forniscano al nucleo familiare di cui al punto b) le basi per una vita dignitosa e quanto più possibile serena.

d) promuovere l’informazione e rendere possibile il contatto tra famiglie in situazioni simili;

e) sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche dei minori di cui al punto a) e delle loro famiglie; 

f) intraprendere ogni altra iniziativa volta a migliorare la qualità di vita dei minori di cui al punto a) e delle loro famiglie; 

g) sviluppare rapporti operativi, per il perseguimento delle finalità menzionate, con le istituzioni pubbliche competenti a livello locale e nazionale e con strutture cliniche pubbliche e private; 

h) collaborare con altre associazioni ed enti senza scopo di lucro, in Italia ed all’estero, aventi scopi analoghi o complementari, anche tramite l’affiliazione e la promozione di federazioni o altri vincoli associativi; 

Alcuni possibili strumenti attraverso cui l’associazione intende perseguire i propri obiettivi sono:  

  1. elaborazione di proposte operative e confronto con gli enti preposti
  2. confronto con altre realtà associative
  3. elaborazione di proposte legislative
  4. organizzazione di incontri e convegni
  5. promozione e diffusione di informazioni sotto qualunque altra forma